PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le pensioni di inabilità e gli assegni per invalidità civile di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, sono corrisposti anche ai cittadini ultrasessantacinquenni che presentano la relativa domanda dopo il compimento dei sessantacinque anni di età.